Crediti Pa, sospese tutte le cartelle

L’emendamento approvato al Dl 145/2013 (il”destinazione Italia”) che sospende le cartelle di pagamento relative a imprese titolari di crediti verso la Pubblica Amministrazione non presenta alcun collegamento esplicito con le possibilità di compensazione dei debiti erariali attualmente previste.
La previsione si limita infatti a disporre la sospensione delle cartelle per tutto l’anno 2014, senza menzionare la facoltà di estinguere il debito a ruolo attraverso la compensazione con il credito “pubblico”. Alcuni requisiti previsti nell’emendamento coincidono con quelli tradizionalmente sanciti ai fini della compensazione. Deve infatti trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili per forniture e appalti e certificati dalla Pubblica amministrazione. Non vi è tuttavia alcun riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento e questo potrebbe forse costituire una delle chiavi di lettura della futura norma.
Mentre la compensazione regolata nel Dl 78/2010 è limitata ai soli ruoli oggetto di cartelle notificate entro il 31 dicembre 2012 , l’emendamento comprende apparentemente tutte le cartelle non ancora pagate, a prescindere dall’epoca di notifica. Potrebbe quindi trattarsi di una previsione che tende a dare ossigeno anche alle imprese che, pur vantando crediti verso le pubbliche amministrazioni, non possono utilizzarli per estinguere i debiti verso l’agente della riscossione. Sotto questo profilo, l’ambito di salvaguardia della disposizione sembra essere molto ampio. Si prescrive infatti una completa “sospensione” delle cartelle che dovrebbe riguardare tanto le attività esecutive vere e proprie quanto quelle cautelari, quali il fermo amministrativo e l’ipoteca. Il blocco, inoltre, dovrebbe includere senz’altro tutti i pignoramenti in corso, mobiliari e immobiliari, non ancora perfezionati.
Un’altra differenza apparente rispetto alla disciplina delle compensazioni riguarda la natura dei debiti sospesi verso l’agente della riscossione. L’emendamento infatti non pone alcuna qualificazione pregiudiziale, di tal che potrebbe trattarsi tanto di debiti tributari erariali, contributivi e previdenziali, quanto di debiti di altra natura. Ad esempio, per multe, canoni e tributi locali.
Va tuttavia avvertito che la formulazione dell’emendamento sembra lasciare mano libera al decreto attuativo delle Finanze che dovrà individuare i soggetti destinatari della sospensione.
Le condizioni poste dalla disposizione riguardano innanzitutto il fatto che il credito vantato dall’impresa deve essere certificato dalla Pa come certo, liquido, esigibile e quindi non prescritto. Dovrà inoltre essere chiarito se tra i soggetti beneficiari della sospensione possano rientrare anche i professionisti. Il riferimento è in realtà alle imprese, ma il credito può anche scaturire da servizi professionali, che nella normalità dei casi sono prestati da professionisti.
È anche necessario che il debito a ruolo non superi il credito di cui l’impresa è titolare. Questa limitazione quantitativa potrebbe preludere ad una forma di compensazione di partite che tuttavia, si ribadisce, non è espressamente contemplata.
La sospensione delle cartelle dovrebbe interessare anche eventuali rateazioni in corso. Ne deriva che, se l’emendamento viene approvato così com’è, occorrerà riformulare i piani di dilazione, allungandoli per un periodo corrispondente alla sospensione.
Da ultimo, si osserva che se il debito è sospeso il debitore non potrà considerarsi moroso verso l’agente della riscossione, potrà partecipare a gare e appalti e non subirà il blocco di pagamenti da parte degli enti pubblici.

di Luigi Lovecchio