Sospesa la ritenuta del 20% sui bonifici dall’estero per l’Italia

Stop alla ritenuta del 20% sui bonifici dall’estero. Dopo 20 giorni dal debutto dell’obbligo per banche e intermediari finanziari introdotto ad agosto dalla legge 97/13, il ministero dell’Economia ne ha infatti disposto la sospensione attraverso un comunicato stampa (il n. 46) a cui ha fatto seguito un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate .
Sulle ritenute da applicare automaticamente ai flussi finanziari provenienti dall’estero (a meno di un’autocertificazione del contribuente sull’esistenza di una causa di esenzione), lunedì scorso si è accesa la bagarre politica e la stessa Commissione Ue ha reso noto di essere in attesa di verificarne la compatibilità con i trattati comunitari sulla libera circolazione dei capitali.
Il ministero dell’Economia ha preso perciò la decisione di “congelare” l’applicazione della ritenuta («Gli acconti eventualmente già trattenuti – spiega il comunicato – da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari»).
La misura – fa sapere ancora Via XX Settembre – era stata predisposta «nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale». Ma la stessa è stata superata dall’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) tra gli Usa e gli altri Paesi (il Fatca) che costituisce la base del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale (Common Reporting Standard) presentato dall’Ocse nelle scorse settimane. «Le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani – conclude il dicastero dell’Economia – saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Per questo motivo, per le valutazioni del prossimo Governo – nell’ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l’attuazione dell’accordo IGA con gli Usa e per l’implementazione del Common Reporting Standard – una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione».
Dal punto di vista tecnico, perciò, in attesa della cancellazione dell’obbligo, per il quale evidentemente serve una disposizione di legge, l’agenzia delle Entrate è intervenuta nella serata di ieri per modificare il provvedimento del 18 dicembre 2013 sul monitoraggio fiscale. L’Agenzia stabilisce che «le nuove modalità di compilazione del quadro RW si applicano a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2013». Mentre, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria – e legati in particolare all’applicazione della ritenuta del 20% – devono ritenersi operativi «con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari» a partire dal 1° luglio 2014. Questo rinvio implica, in altre parole, che l’intervento legislativo prefigurato dal ministero dell’Economia sia definito entro questa data per non rendere necessario un ulteriore slittamento.