Apertura partita IVA professionisti : quando è necessario ?

Quando un professionista deve aprire la partita IVA? La risposta non può essere immediata e si devono verificare caso per caso le operazioni che sono poste in essere dal professionista, puntando l’accento sull’”abitualità” delle prestazioni svolte.

QUANDO IL PROFESSIONISTA DEVE APRIRE LA PARTITA IVA? Nel caso in cui il professionista svolga un’attività professionale in via abituale, ancorché non esclusiva, dovrà procedere all’apertura della partita IVA.

Per attività professionali si intendono le prestazioni con un pronunciato carattere intellettuale, che richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette a una normativa professionale precisa e rigorosa. Invece l’abitualità si riscontra ogni qualvolta l’esercizio di una professione consente la qualificazione di chi la esercita rispetto alla tipologia di attività esercitata, vale a dire che chi la esercita, per il solo fatto di esercitarla, ne assume una vera e propria qualificazione professionale (esempio: il consulente aziendale, il consulente software, l’amministratore di condominio, ecc.).

Ne consegue che i requisiti di professionalità ed abitualità sono riscontrabili ogni qualvolta il soggetto (professionista) ponga in essere una pluralità di operazioni economicamente rilevanti, coordinate e finalizzate al raggiungimento di uno scopo.

QUANDO IL PROFESSIONISTA NON DEVE APRIRE LA PARTITA IVA? Quando il professionista:

  • svolge unicamente lavoro occasionale; il lavoro occasionale, a differenza dell’attività autonoma abituale, è caratterizzato dall’esistenza dei seguenti requisiti: 
    • dall’assenza di coordinamento con l’attività del committente;
    • dalla mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
    • dalla completa autonomia del lavoratore in merito all’espletamento della prestazione (sia in termini di tempo che di metodologia);
    • dal carattere episodico, non continuativo dell’attività prestata (indipendentemente dal valore economico dell’attività prestata).

Per completezza si fa presente che la Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103 (si veda anche la Circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro) ha chiarito che si è in presenza di lavoro occasionale (ai fini contributivi e non anche ai fini IVA) nel caso in cui l’attività sia limitata nel tempo (non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare) e non venga superato il limite di reddito annuale di Euro 5.000,00 (si veda anche l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003).

Quando il professionista:

  • svolge unicamente un lavoro a progetto;
  • svolge unicamente lavoro dipendente, quindi prestando la propria attività sulla base di un regolare contratto di assunzione;
  • svolge prestazioni non aventi carattere di continuità, abitualità e professionalità.

NB: l’esercizio di un’attività professionale protetta (si intendono quelle attività professionali per le quali è previsto un albo) è sicuramente requisito sufficiente affinché i relativi compensi siano assoggettati ad IVA, ciò perché l’iscrizione ad un albo professionale costituisce valido presupposto per l’esercizio abituale, a condizione che vi sia una diretta correlazione tra albo di appartenenza ed attività esercitata, e che questa sia resa in quanto iscritti all’albo. Quindi un avvocato o un ingegnere iscritto all’albo dovrà procedere all’apertura della partita IVA nel caso in cui svolga prestazioni di “libera professione” in via abituale (quindi svincolate da rapporto di lavoro dipendente/parasubordinato). Ad esempio: un commercialista iscritto all’albo e con contratto di lavoro dipendente dovrà aprire la partita IVA solo nel caso in cui svolga attività professionali che esulano dal lavoro dipendente (viceversa nel caso in cui svolga unicamente lavoro dipendente, ancorché iscritto all’albo, non dovrà procedere all’apertura della partita IVA). Al riguardo è opportuno precisare che così come affermato dalla CTC sez. VII, 1238 del 13 febbraio 1986, la mera iscrizione ad un albo professionale non costituisce necessariamente l’inizio di un’attività soggetta ad IVA.

CASO 1
Domanda: sono un professionista non iscritto ad alcun albo, inoltre la mia attività lavorativa è occasionale e non possiede i requisiti della continuità/abitualità della prestazione. Per tale attività professionale e occasionale percepisco un compenso annuale pari ad Euro 10.000,00. Devo aprire la partita IVA? Risposta: il professionista in questione dovrà aprire la partita IVA solo nel caso in cui vi sia la coesistenza di ripetute operazioni economiche (indipendentemente dal valore unitario delle singole operazioni) coordinate, quindi dirette al raggiungimento di un fine (economicamente rilevante, nel senso che le operazioni sono dirette ad ottenere un incremento del reddito del soggetto che le ha poste in essere). Di converso, ciò che non è abituale è sicuramente occasionale, e l’occasionalità fa venire meno l’apertura della partita IVA. Quindi, nel caso in esame, sempre che l’attività professionale sia occasionale, il professionista non dovrà aprire la partita IVA.Si precisa che nel caso in cui non si proceda all’apertura della partita IVA il professionista, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere in grado di dimostrare l’ “occasionalità” della prestazione resa.
CASO 2
Domanda: sono un grafico e la settimana scorsa una società mi ha fatto una proposta di lavoro per due anni. Mi ha fatto presente che non mi farà alcun contratto di lavoro subordinato/parasubordinato; percepirò un compenso annuale lordo di Euro 25.000,00. La società mi ha riferito che mi devo aprire la partita IVA. È corretto? Risposta: come giustamente osservato dalla società, nel caso in esame essendo di fronte ad un’attività professionale continuativa si ritiene opportuno aprire la partita IVA. Non opererà neppure la norma introdotta dalla “Legge Fornero” in merito alle partite IVA “fittizie”, in considerazione del fatto che il reddito annuo da lavoro autonomo è superiore a 1,25 volte il minimale previdenziale (al riguardo si veda la Circolare n. 32/2012 del 27 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro).
CASO 3
Domanda: sono un ex dipendente (andato in pensione) di una società di consulenza. Tale società mi ha chiesto se sarei intenzionato a collaborare in futuri progetti. A tal riguardo chiedo se per l’attività che andrei a svolgere (consulenza) dovrò aprire la partita IVA o meno, tenendo presente che la società di cui sopra mi corrisponderà un compenso annuo lordo di Euro 20.000, inoltre la stessa è disposta a farmi un contratto a progetto. Risposta: nel caso in esame bisognerà procedere ad una valutazione economica (tenendo presente che ci sono dei regimi fiscali semplificati – regime dei nuovi minimi – per i professionisti che non superano un reddito annuale lordo di Euro 30.000) della convenienza tra aprire la partita IVA (con la quale sarà possibile detrarre ai fini IVA nonché dedurre ai fini Irpef i costi inerenti l’attività svolta) ovvero stipulare un contratto a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (senza il sopraindicato vantaggio fiscale). Al riguardo sarà opportuno/necessario verificare che si tratti effettivamente di contratto a progetto e non anche di una prestazione continuativa (per la quale tornerebbe l’obbligo di apertura della partita IVA) che va oltre il tempo necessario alla realizzazione di un progetto ben definito contrattualmente. Si rileva inoltre che nel caso in cui si aprisse la partita IVA il professionista potrebbe collaborare anche con altre società senza nessun vincolo contrattuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 5 del DPR n. 633/1972